Federazione Confindustria Digitale
STATUTO
INDICE
TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO
Art. 1 Costituzione - Sede - Denominazione – Durata
Art. 2 Vision e mission
TITOLO II - SOCI – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI - CONTRIBUTI
Art. 3 I Soci
Art. 4 Diritti ed obblighi dei Soci
Art. 5 Sanzioni
Art. 6 Cessazione della condizione di Socio
Art. 7 Contributi
TITOLO III - GOVERNANCE
Art. 8 Organi della Federazione
Art. 9 L’Assemblea
Art. 10 Il Presidente e i Vice Presidenti
Art. 11 Commissione di designazione
Art. 12 Il Consiglio di Presidenza
Art. 13 Il Consiglio Generale
Art. 14 Steering Committee
Art. 15 Il Collegio dei Revisori
Art. 16 I Probiviri
Art. 17 Disposizioni generali sulle cariche
Art. 18 Il Direttore Generale
TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE
Art. 19 Gestione Economica e Finanziaria
Art. 20 Fondo comune
TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 21 Modifiche statutarie
Art. 22 Scioglimento
Norma transitoria per assicurare il disallineamento delle scadenze dei mandati del Presidente e dei Vice Presidenti dalle scadenze delle altre cariche
TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO
Art. 1 - Costituzione - Sede - Denominazione - Durata
1. E' costituita, con sede legale in Roma, e sedi operative in Roma e Milano, la Federazione denominata: "Confindustria Digitale”.
2. A Confindustria Digitale aderiscono le Associazioni Industriali nazionali delle imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produttori e gestori di reti delle comunicazioni, degli apparati e dei servizi informatici ed elettronici, inclusa l’elettronica di consumo, dei servizi internet e dei servizi connessi a tutti i precedenti, siano essi prestati a imprese o consumatori finali, anche in outsourcing.
3. Confindustria Digitale è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall’art. 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
4. Confindustria Digitale è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.
Art. 2 – Vision e mission
1. Confindustria Digitale ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato digitale, a beneficio della concorrenza e dell’innovazione del Paese, nonché di riconoscere come centrale il ruolo economico e sociale per l’Italia dei settori di cui ha la rappresentanza.
2. Le Associazioni federate in Confindustria Digitale conservano piena rappresentatività e autonomia su temi specifici di categoria, sia all'interno del Sistema confederale, sia nel mondo politico-istituzionale, mentre trattano in sede federativa i temi di interesse comune, ricercando convergenza nelle posizioni e ottimizzazione delle risorse nell’ambito della Federazione. Le Associazioni federate possono aderire direttamente a Confindustria, ma non possono al contempo aderire ad alcuna altra Associazione o Federazione del sistema confederale.
3. Confindustria Digitale sviluppa la propria attività in un rapporto di sussidiarietà con le componenti la base associativa, anche avvalendosi delle loro competenze professionali e d’intesa con le stesse, a seconda delle specifiche competenze e nel rispetto della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema.
4. Confindustria Digitale può aderire, sempre nel rispetto degli scopi statutari, ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali.
5. Confindustria Digitale ha per scopo prioritario la rappresentanza delle Imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema.
6. La Federazione intende valorizzare la convergenza delle tecnologie e dei servizi digitali attraverso un unico sistema di rappresentanza che ne enfatizzi i comuni obiettivi di crescita, le similitudini intersettoriali, le opportunità di stimolo dell'attività economica, promuovendo la creatività e l’innovazione tecnologica che il nostro Paese possiede grazie a realtà aziendali italiane ed estere e alle eccellenze universitarie sul territorio.
7. A tal fine, la Federazione promuove iniziative volte ad accrescere il valore percepito dei servizi digitali, la ricerca e gli investimenti che ne rappresentano il carattere distintivo, nonché a stimolare l’offerta e accrescere la domanda di servizi digitali per i cittadini, le Imprese, le Pubbliche Amministrazioni.
8. La Federazione:
- promuove e favorisce, su richiesta dei Soci, o d’intesa con essi, posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, istituzioni, fondazioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali;
- sostiene gli interessi e le istanze di carattere generale e collettivo dei Soci, rappresentandoli, d’intesa con gli stessi e nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con le Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali, gli Enti locali e il sistema di Confindustria;
- provvede all’informazione dei Soci, relativamente ai problematiche generali e specifiche di interesse per il settore;
- coordina la rappresentanza attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione interna dei servizi e delle risorse delle componenti la base associativa, in applicazione del rapporto di sussidiarietà di cui al comma 3;
- promuove e approfondisce lo studio di problemi di interesse comune rappresentati, soprattutto, in materia economica e normativa;
- organizza, su richiesta dei Soci, o d’intesa con essi, eventi, seminari, studi, dibattiti finalizzati a migliorare la conoscenza e favorire la crescita dei settori rappresentati;
- partecipa all'attività di altre Organizzazioni nazionali o internazionali nel rispetto degli scopi del presente Statuto e secondo le proprie finalità;
- contribuisce a migliorare il contesto per l'interoperabilità tra prodotti e servizi delle tecnologie digitali e interviene per accrescere la fiducia in internet e la sicurezza on-line;
- incoraggia gli investimenti in ricerca e sviluppo e promuove l’applicazione del progresso scientifico e l'innovazione tecnologica;
- favorisce l'alfabetizzazione, promuove l’attività di formazione per lo sviluppo delle competenze e l'inclusione nel mondo digitale, anche promuovendo l’adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei servizi di interesse pubblico, di strumenti per la diffusione di contenuti digitali;
- favorisce ogni iniziativa per comunicare una corretta immagine dell’attività delle categorie rappresentate attraverso il coinvolgimento degli Associati in ciascun ambito specifico afferente alle filiere ICT sviluppando un processo di comunicazione e di informazione tra Federazione e base associativa sui temi di competenza;
- promuove iniziative di raccordo e di coordinamento con Università ed Enti di ricerca;
- opera per la tutela del patrimonio tecnologico e culturale del Paese;
- promuove e svolge attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.
TITOLO II - SOCI - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI - CONTRIBUTI
Art. 3 - I Soci
1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Confindustria Digitale, possono aderire come soci effettivi le Associazioni nazionali delle imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali.
2. Possono, inoltre, aderire alla Federazione, in qualità di Soci effettivi, Associazioni di Categoria, non aderenti a Confindustria, ma facenti parte delle filiere rappresentate, senza scopo di lucro, purché con i seguenti requisiti:
- ambito di rappresentanza con elementi di complementarietà, strumentalità o collegamento industriale con quello dei Soci di cui al comma 1;
- attività di rappresentanza e servizi non confliggenti con quelle degli altri Soci;
- regole statutarie e princìpi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.
3. Non possono comunque aderire alla Federazione Associazioni contemporaneamente aderenti a sistemi associativi concorrenti con quello confindustriale.
4. Confindustria Digitale può altresì associare, in qualità di Soci aggregati, Associazioni, Enti, Consorzi e Organizzazioni aventi lo scopo di promozione e tutela di interessi specifici, omogenei o contigui a quelli della Federazione. Il numero dei Soci aggregati non può snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.
5. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
Alla domanda di ammissione le organizzazioni richiedenti devono allegare copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo.
6. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui ai precedenti commi, la domanda viene sottoposta all’approvazione dal Consiglio Generale della Federazione con scrutinio palese e a maggioranza semplice.
7. A cura della Federazione, le Imprese aderenti alle Associazioni di categoria vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica, ufficialmente e a ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale.
8. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere ai Probiviri, che deliberano in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
9. Il rapporto associativo si intende instaurato, salvo diversa esplicita determinazione, dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione della domanda.
10. Il cambio di denominazione da parte di un Associato (che ne deve dare tempestiva informazione) non estingue il rapporto associativo.
Art. 4 - Diritti ed obblighi dei Soci
1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Confindustria Digitale e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.
I soci effettivi hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Confindustria Digitale e al sistema confederale nonché di utilizzare il logo di Confindustria Digitale e quello confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.
2. L'adesione ha la durata iniziale biennale e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
4. I Soci devono fornire, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi annuali.
5. I Soci devono comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese tenuto da Confindustria.
6. I Soci sono tenuti a rispettare le regole confederali riguardanti la deontologia professionale e imprenditoriale e derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
7. L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il 30 giugno di ciascun anno (solo dal secondo anno per il primo biennio) attraverso invio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata. L'efficacia della disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente.
Art. 5 - Sanzioni
1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche nella Federazione;
- decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna alla
Federazione;
- sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione secondo quanto previsto dall’art. 6.
2. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale. E' ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. II ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 6 - Cessazione della condizione di Socio
1. La condizione di Socio si perde:
a) per disdetta da parte del Socio;
b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
d) per espulsione, nel caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale;
e) per recesso ai sensi dell’art. 21, comma 2;
f) per cessazione attività o fallimento delle Imprese aderenti.
2. Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:
a) nel caso di disdetta entro i termini statutari o di comunicazione di cessazione di attività, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.
Art. 7 - Contributi
1. I criteri oggettivi di determinazione dei contributi annuali dovuti dai Soci per il funzionamento della Federazione sono comunque identici all’interno delle singole tipologie di Soci, siano essi effettivi, aderenti o aggregati.
2. Il Consiglio di Presidenza propone al Consiglio Generale il bilancio preventivo annuale della Federazione e la delibera contributiva con ripartizione degli oneri fra tutti gli Associati. Detta delibera è approvata annualmente dall’Assemblea.
TITOLO III - GOVERNANCE
Art. 8 - Organi della Federazione
1. Sono Organi della Federazione:
a) l’Assemblea
b) il Presidente
c) il Consiglio di Presidenza
d) il Consiglio Generale
e) il Collegio dei Revisori
f) i Probiviri
Art. 9 - L’Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con le norme del presente Statuto e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell’Assemblea.
I soci non in regola con gli obblighi di cui al paragrafo precedente possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di intervento e di voto.
I soci non in regola non possono ricevere delega da altro socio.
2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri, il Collegio dei Revisori, un rappresentante espresso congiuntamente dai Soci aggregati della Federazione, i Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione.
3. Ciascun Socio potrà partecipare all’Assemblea con uno o più rappresentanti ed avrà a disposizione un numero di voti commisurato ai contributi versati e determinato da una tabella approvata dal Consiglio Generale.
La quota percentuale di voti in Assemblea di un singolo socio non può eccedere la percentuale più alta tra il 44% e la quota percentuale di contributi associativi versati dal socio stesso ridotta di 5 punti percentuali. In ogni caso, la percentuale di voti attribuita a un singolo socio non potrà comunque eccedere il 49% dei voti disponibili.
4. E' ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Socio non può cumulare più di una delega.
5. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario:
a) in via ordinaria, almeno una volta l’anno, previa delibera del Consiglio Generale, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per il rinnovo delle cariche; le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale della Federazione (che funge da Segretario);
b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivi, o ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili o i Probiviri, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad essi affidate; le richieste devono essere indirizzate per iscritto al Presidente, con l’indicazione delle materie da porre all’ordine del giorno; verificata la sussistenza dei requisiti, il Presidente procede alla convocazione per una data entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il termine più breve, ove lo ritenesse necessario.
6. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.
8. La convocazione avviene con comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, da comunicare a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
10. E’ competenza dell'Assemblea:
a) eleggere il Presidente ogni due anni, negli anni pari;
b) eleggere Il Vice Presidente Vicario tra i Vice Presidenti di diritto ogni due anni, negli anni pari;
c) eleggere i componenti del Consiglio Generale nel numero massimo di 20, ogni due anni, negli anni dispari;
d) provvedere all’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale anche in caso di sostituzione dei componenti che siano venuti meno durante il biennio in carica, ovvero di eventuale integrazione di componenti sino al numero massimo previsto in relazione allo sviluppo associativo;
e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori, ogni quattro anni, negli anni dispari;
f) eleggere i Probiviri, ogni quattro anni, negli anni dispari;
g) approvare, nel termine di cui all’art. 19, il Bilancio consuntivo e quello preventivo;
h) approvare, nel termine di cui all’art. 19, la delibera dei contributi associativi;
i) modificare il presente Statuto;
j) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori,
11. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto (inviata con posta elettronica o lettera raccomandata) al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione da parte del Consiglio Generale dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
12. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario.
Art. 10 - Il Presidente e i Vice Presidenti
1. Il Presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea degli anni pari tra i suoi componenti effettivi, secondo quanto disposto dal successivo art. 11.
2. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta per altri due anni, anche consecutivi.
Il ruolo di Presidente di Associazione federata, in quanto vigente, è incompatibile con il ruolo di Presidente Federazione.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di Confindustria e della Giunta confederale e in ogni sede, anche legale e, comunque, sempre nel pieno rispetto delle specifiche rappresentanze dei settori della Federazione.
4. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione dinanzi ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
5. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale e, tramite il Direttore Generale della Federazione, al coordinamento dell'attività di questa, alla sua gestione ordinaria ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.
6. Il Presidente riveste un ruolo di sintesi delle componenti della Federazione e può delegare ai Vice Presidenti e ai Componenti il Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. Venendo a mancare il Presidente, per la nuova elezione l’Assemblea viene convocata entro tre mesi ed il Presidente eletto svolge un regolare mandato per il periodo rimanente del biennio di presidenza in corso.
8. Sono Vice Presidenti di diritto i Presidenti in carica delle Associazioni federate la cui contribuzione alla Federazione raggiunga la soglia del 4% del totale dei contributi raccolti dalla Federazione.
9. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione. Ad essi possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi programmatici di attività definiti e approvati dal Consiglio Generale. I Vice Presidenti rappresentano anche i Soci aderenti, i Soci aggregati e i Soci non presenti in Consiglio Generale.
10. Il Vice Presidente Vicario resta in carica due anni e scade con il mandato del Presidente ed è rieleggibile per una sola volta per altri due anni anche consecutivi. I Vice Presidenti restano in carica due anni e scadono con il mandato del Presidente, e del Vice Presidente Vicario, e sono rinnovabili per il periodo previsto dallo Statuto dell’Associazione federata che ciascuno di essi presiede. Nel corso del mandato del Presidente i Vice Presidenti che per qualsiasi causa lascino il proprio mandato di Presidente di Associazione federata decadono e vengono automaticamente sostituiti dal proprio successore, che termina comunque il proprio mandato, insieme con gli altri Vice Presidenti, alla scadenza del mandato del Presidente.
Art. 11 Commissione di designazione
1. Entro 5 mesi dalla scadenza del mandato del Presidente il Consiglio Generale deve insediare, con le modalità previste dal successivo comma, una Commissione di designazione composta da 3 membri, di cui non può far parte il Presidente in carica.
2. Al fine di nominare i membri della Commissione di designazione il Consiglio Generale incarica il Collegio dei Probiviri, in seduta speciale, di raccogliere dai tre settori merceologici prevalenti in termini di fatturato e FTE all’interno della Federazione, le candidature in numero minimo di 3 per ciascun settore. I candidati devono essere rappresentanti di imprese associate al sistema di Confindustria Digitale, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.
3. Il Consiglio Generale ricevute le liste delle candidature dal Collegio dei Probiviri, nomina i 3 membri della Commissione attraverso un sorteggio per ciascuna delle 3 liste espresse dai settori merceologici.
5. La Commissione entro 6 settimane svolge le consultazioni che devono riguardare almeno la totalità dei soci effettivi e una ampia rappresentanza dei soci aggregati.
6. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
7. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio i nominativi dei candidati che abbiano avuto un numero di preferenze pari ad almeno il 20% dei voti assembleari.
8. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale relativa alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Probiviri.
9. La relazione di cui al comma precedente viene sottoposta al Consiglio generale che, nel corso di una propria riunione, invita i candidati a confermare la loro disponibilità ed a presentare il proprio programma. Il Consiglio Generale valuta i candidati tenendo conto delle qualificazioni dei candidati rispetto agli interessi della Federazione, della qualità del Programma e dell'esigenza di rappresentare la diversità delle imprese che operano nella filiera di attività delle tecnologie e dei servizi digitali. Quindi il Consiglio Generale individua, con voto a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche, e a scrutinio segreto, il candidato da sottoporre all’Assemblea per l’elezione, si computano, invece, le schede nulle.
10. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione del Consiglio Generale:
a) in caso di candidato unico la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e si procede a una nuova consultazione;
b) in caso di due candidati, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se ancora mancante quorum minimo e si procede a una nuova consultazione;
c) in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo si procede a una nuova consultazione;
d) in caso di perfetta parità tra voti favorevoli e contrari ovvero di perfetta parità tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; le proposte sono considerate definitivamente respinte alla terza votazione laddove non realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, e si procede a una nuova consultazione.
11. In tutti i casi previsti dal precedente comma qualora si debba effettuare una nuova consultazione, essa sarà svolta dalla medesima Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.
11. Il Voto in Assemblea sul Presidente designato avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio generale.
12. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio generale.
13. Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
14. In caso di voto negativo dell'Assemblea si procede alla ripetizione delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; in caso di nuovo esito negativo della votazione dell’Assemblea si procede all’ insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio generale.
Art. 12 - Il Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente Vicario;
c) i Vice Presidenti di Diritto;
d) i Consiglieri Incaricati che sono nominati dal Consiglio Generale, entro un limite di 5 (cinque), e scelti tra i Presidenti degli Steering Committee.
2. I Consiglieri Incaricati durano in carica per la durata del mandato del Presidente e sono rieleggibili secondo le disposizioni dell’art.13 che regolano la rieleggibilità dei membri elettivi del Consiglio Generale.
3. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito quando risulti presente più della metà dei suoi componenti. E’ ammesso l’utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa, di audio conferenza.
4. Il Consiglio di Presidenza, su convocazione del Presidente, si riunisce mensilmente, o quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene per posta elettronica o lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
5. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
6. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni. Il Direttore della Federazione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di uno scrutatore.
8. Il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti di diritto, nella prima riunione successiva all’Assemblea di nomina del Presidente provvede a convocare il Consiglio Generale per deliberare la costituzione degli Steering Committee, la nomina dei relativi Presidenti e la nomina dei Consiglieri Incaricati che, in un numero di 5 (cinque) e scelti tra i Presidenti degli Steering Committee, vanno ad integrare il Consiglio di Presidenza.
Al Consiglio di Presidenza, integrato dai Consiglieri Incaricati, compete di:
a) dare esecuzione agli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della Federazione, in accordo con le corrispondenti delibere adottate dal Consiglio Generale;
b) su proposta del Presidente, formulare le proposte del caso al Consiglio Generale circa la nomina e la revoca del Direttore Generale della Federazione;
c) proporre al Consiglio Generale la nomina del/dei rappresentante/i della Federazione nella Giunta confederale di Confindustria;
d) predisporre, nel termine di cui all’art. 18, del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della delibera contributiva, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale e dell’Assemblea;
e) proporre al Consiglio Generale delibere in merito agli atti di gestione straordinaria;
f) proporre al Consiglio Generale la nomina dei rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
g) proporre al Consiglio Generale l’adesione a organizzazioni nazionali e internazionali.
h) proporre al Consiglio Generale la costituzione di sedi o uffici distaccati;
i) adottare in casi di motivata e indifferibile urgenza ogni delibera di competenza del Consiglio Generale, sottoponendo successivamente tali delibere alla ratifica da parte del Consiglio Generale stesso.
Art. 13 - Il Consiglio Generale
1. Il Consiglio Generale ha durata biennale, ed è composto da:
a) il Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza;
b) i Presidenti delle Associazioni federate che non sono Vice Presidenti di diritto;
c) il Past President della Federazione che ha ricoperto per ultimo la carica;
d) un numero massimo di 20 componenti eletti negli anni dispari, suddivisi proporzionalmente sulla base dei voti spettanti in Assemblea alle singole Associazioni, come previsto all’art. 9 comma 3; i nominativi dei rappresentanti sono proposti dai Presidenti delle Associazioni aderenti. A tal fine ogni Presidente di Associazione presenta una lista che deve contenere un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati all’Associazione. Per tutti i candidati è necessario il parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale. L’assemblea vota a scrutinio segreto, una lista che ricomprende le liste presentate dai Presidenti delle Associazioni e verranno proclamati eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti fino all’esaurimento dei seggi assegnati a ciascuna delle Associazioni.
Partecipano al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Probiviri, il Collegio dei Revisori e, inoltre, il Direttore Generale della Federazione, con funzioni di Segretario, e i Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione.
2. I rappresentanti dei Soci effettivi e delle Associazioni nel Consiglio Generale sono scelti tra le massime cariche legali degli Organi amministrativi o direttivi delle Imprese direttamente o indirettamente federate.
I Consiglieri non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi allo stesso titolo.
3. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando risulti presente almeno la metà più uno dei componenti effettivi. E’ ammesso l’utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa, di audio conferenza.
4. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l’anno, o quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di uno dei Soci fondatori o di almeno un quinto dei componenti. La convocazione avviene per posta elettronica o lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
6. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell’intero anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Il Presidente valuterà e sottoporrà al Consiglio Generale eventuali eccezioni dovutamente motivate.
7. È facoltà del Presidente invitare a intervenire a singole riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, altri rappresentanti di Associati che rivestano ruoli di particolare rilievo nei settori di riferimento della Federazione oppure, di volta in volta, altri soggetti, esterni alle Associate in ragione del contributo che possono garantire ai lavori della singola seduta.
8. I componenti del Consiglio Generale non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni. Il Direttore Generale della Federazione può farsi assistere dalle risorse associative competenti per materia, comprese quelle delle Associazioni federate e delle Imprese in esse rappresentate.
9. Fatto salvo quanto previsto all’art.20, comma 1, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
10. E’ competenza del Consiglio Generale:
a) deliberare gli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della Federazione sulla base delle proposte degli Steering Committee ed eventualmente anche di Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici costituiti “ad hoc” come da comma (k) seguente;
b) deliberare in ogni biennio la costituzione degli Steering Committee che sovraintendono alle attività della Federazione e che sono di interesse trasversale alla Federazione, in applicazione del principio di sussidiarietà con le a Associazioni, entro un numero massimo di 7 (sette) Comitati;
c) eleggere tra i propri membri, o - eccezionalmente ed in modo motivato - tra rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni, i Presidenti degli Steering Committee;
d) nominare tra i propri membri i Consiglieri Incaricati, scelti in numero di 5 (cinque) tra i Presidenti degli Steering Committee e che vanno a integrare il Consiglio di Presidenza; ai fini del rispetto del numero di 5 Consiglieri Incaricati, come anche disposto dall’art.11, comma 1 e 8, non si terrà conto dei Presidenti degli Steering Committee che fossero già anche Vice Presidenti di Diritto;
e) cooptare, su proposta del Presidente fino a 5 (cinque) membri del Consiglio, in sostituzione di membri decaduti o dimissionari, per i quali non è necessaria la ratifica dell'Assemblea;
f) nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione, su proposta del Consiglio di Presidenza;
g) nominare il/i rappresentante/i della Federazione nella Giunta confederale di Confindustria su proposta del Consiglio di Presidenza;
h) approvare, nel termine di cui all’art. 19, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva, da sottoporre alla prima Assemblea successiva;
i) approvare la tabella di ripartizione dei voti ai sensi dell’art. 9 comma 3;
j) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria;
k) costituire o sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici “ad hoc” per determinati scopi e lavori difformi da quelli che ricadono nelle tematiche di competenza degli Steering Committee;
l) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
m) approvare le domande di adesione alla Federazione;
n) costituire sedi o uffici distaccati;
o) aderire a organizzazioni nazionali o internazionali.
Art. 14 – Steering Committee
1. Gli Steering Committee formulano proposte circa il posizionamento della Federazione sui temi identificati e approvati dal Consiglio Generale come aventi natura trasversale alla Federazione, in applicazione del principio di sussidiarietà con la base associativa.
2. Gli Steering Committee sono costituiti ogni biennio con delibera del Consiglio Generale. Gli Steering Committee elaborano proposte e concordano con il Consiglio Generale l’indirizzo strategico nell’interesse delle Associazioni federate, verificando periodicamente con il Consiglio di Presidenza lo svolgimento del relativo piano di attività. Le decisioni assunte dal Consiglio Generale, su proposta degli Steering Committee, impegnano le Associazioni federate, salvo il diritto di ciascuna di esse di motivare il proprio dissenso. Gli Steering Committee relazionano il Consiglio Generale circa il proprio operato almeno 3 (tre) volte l’anno.
3. Gli Steering Committee sono diretti da un Presidente che è nominato dal Consiglio Generale e che resta in carica per il mandato biennale del Consiglio Generale che lo ha nominato; ogni Presidente di Steering Committee, anche se scelto al di fuori dei membri del Consiglio Generale, è rieleggibile secondo le disposizioni dell’art.13 che regolano la rieleggibilità dei membri elettivi del Consiglio Generale.
4. Nello svolgimento della loro attività gli Steering Committee si avvalgono delle risorse umane della Federazione e delle Associazioni sulla base di un piano di attività che individua le necessità di ciascun Comitato e che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Presidenza.
5. Gli Steering Committee sono composti dai rappresentanti di tutte le imprese aderenti alle Associazioni Federate che ne facciano richiesta e possono darsi in piena autonomia l’articolazione in sotto-gruppi di lavoro che è ritenuta più opportuna in ragione delle attività da svolgere. I rappresentanti delle imprese che aderiscono agli Steering Committee sono i responsabili aziendali per le materie trattate. La partecipazione ai lavori dei Comitati può essere aperta anche ai contributi di esperti esterni alle imprese socie, qualora ciò sia ritenuto utile per lo scopo dei Comitati stessi.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori
1. L’Assemblea elegge negli anni dispari tre Revisori contabili effettivi e due supplenti che costituiscono il Collegio dei Revisori e che durano in carica quattro anni. I Revisori sono rieleggibili per non più di due volte anche consecutive, sono scelti tra i candidati, in numero superiore a cinque, presentati dai Soci effettivi tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili, avuto riguardo alla loro competenza e tenuto conto dell'incompatibilità con ogni altra carica associativa. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.
2. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
3. La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche di Confindustria Digitale e delle Associazioni federate.
Art. 16 - I Probiviri
1. L’Assemblea elegge negli anni dispari a scrutinio segreto, 6 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni, al termine dei quali sono individualmente rieleggibili per non più di due volte anche consecutive.
2. Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore a 8. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
3. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa. La carica di Proboviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
4. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle Parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Federazione e che non si siano potute definire bonariamente, così come l’interpretazione del presente Statuto.
5. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri effettivi della Federazione.
6. II Presidente del predetto Collegio è scelto con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle Parti.
7. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta.
8. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale di Confindustria.
9. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
10. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia e deve essere comunicato alle Parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
Contro la decisione del Collegio arbitrale è ammesso appello ai Probiviri di Confindustria.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
12. All’inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono per quell’anno il Collegio speciale incaricato di assolvere alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale, oltre a rendere i pareri previsti obbligatoriamente dal presente Statuto e dalle norme confederali e quelli relativi agli incarichi di rappresentanza esterna.
13. In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
Art. 17 - Disposizioni generali sulle cariche
1. Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori di Confindustria.
2. Possono assumere cariche sociali solo i rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni federate. Per rappresentanti di Imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero dei Country management Board, o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’Impresa, limitatamente ai componenti i Collegi dei Revisori e dei Probiviri, su delega formalmente espressa gli Amministratori, gli Institori e i Dirigenti dell’impresa. È fatto salvo quanto previsto per i Revisori e i Probiviri dai precedenti articoli 15 e 16. I rappresentanti decadono automaticamente dalle cariche sociali quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.
3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione, né con quella di Presidente di ogni altra Associazione del Sistema confederale. L’incarico di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione e delle Associazioni federate.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
5. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza e Vice Presidenza è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata.
6. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
7. Per l'incompatibilità tra cariche associative e cariche politiche trovano applicazione le delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
8. I candidati alle cariche direttive sono sottoposti a parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri.
Art. 18 - Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza
2. Coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. Sovrintende agli uffici e servizi della Federazione.
Su mandato del Presidente esegue gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione di quanto approvato dagli Organi sociali.
3. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e predispone gli strumenti contabili per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.
Per l’adempimento dei suoi compiti al Direttore Generale vengono conferite le necessarie procure speciali e/o ad acta.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi della Federazione.
5. Propone al Presidente l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale.
TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE
Art. 19 - Gestione Economica e Finanziaria
1. I contributi per il funzionamento della Federazione sono definiti secondo quanto previsto all’art. 7.
2. Specifici progetti e iniziative che richiedano risorse finanziarie finalizzate potranno essere deliberati dal Consiglio Generale e i costi equamente ripartiti tra gli Associati interessati, previa verifica dell’impossibilità di ricorrere alle competenze e alle capacità professionali delle Associazioni federate e delle Imprese in esse rappresentate, in base al principio di sussidiarietà.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
a) entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone all’approvazione del Consiglio Generale il bilancio consuntivo.
b) entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone all’approvazione della Consiglio Generale il bilancio preventivo e la correlata delibera contributiva.
c) Il bilancio preventivo, la correlata delibera contributiva ed il bilancio consuntivo, al 31 dicembre, devono essere sottoposti all'approvazione dell’Assemblea, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, entro il 30 giugno di ogni anno.
d) In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e sottoposti a certificazione della società di revisione.
e) Il bilancio consuntivo, redatto in applicazione delle norme confederali in materia, deve essere trasmesso alla Confederazione secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
Art. 20 - Fondo comune
1. Il fondo comune della Federazione è costituito:
a) dai contributi di cui all'art. 7 e art. 16, comma 2;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione;
f) dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 21 - Modifiche statutarie
1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con la presenza di almeno 2/3 dei voti assegnati e l’approvazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci. In casi particolari il Consiglio Generale - con la presenza almeno di 2/3 dei componenti e l’approvazione a maggioranza assoluta - può decidere di sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Per le modifiche del Titolo I, ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo posta elettronica certificata o per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Le modifiche allo Statuto entrano in vigore nel momento immediatamente successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea, fatte salve, per l’opponibilità ai terzi, le disposizioni di legge.
Art. 22 - Scioglimento
1. Quando venga domandato da almeno 2/3 terzi degli aventi diritto al voto lo scioglimento della Federazione, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito. L’Assemblea, da convocarsi per posta elettronica certificata o lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.
Norma transitoria per assicurare il disallineamento delle scadenze dei mandati del Presidente e dei Vice Presidenti dalle scadenze delle altre cariche
Considerato:
- che le norme del presente Statuto prevedono l’elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario negli anni pari;
- che le norme del presente Statuto prevedono l’elezione dei membri elettivi del Consiglio Generale, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei membri del Collegio dei Revisori negli anni dispari;
- che il rinnovo della cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario che avrebbe dovuto avvenire entro il mese di giugno 2018 si è viceversa compiuto nell’Assemblea tenutasi il 21 marzo 2019, determinando come conseguenza un nuovo allineamento della scadenza delle predette cariche con quelle di cui al punto precedente;
- che si rende necessario adottare un meccanismo transitorio per disallineare le scadenze dei mandati di cui ai punti precedenti.
in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali, successivo all’approvazione della presente norma transitoria, l’Assemblea, con propria delibera, estenderà eccezionalmente il mandato dei membri elettivi del Consiglio Generale previsto dall’art.13, comma 1, a tre anni, e ridurrà eccezionalmente la durata dei mandati dei Revisori dei Conti e dei Probiviri previsti dagli art. 15, comma 1 e 16, comma 1, a tre anni.